Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18: Un Nuovo Obbligo per le Aziende in Italia nella Protezione Contro i Rischi Catastrofali Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 segna un’importante svolta nell’ambito delle assicurazioni per le aziende italiane, introducendo un obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, come alluvioni, terremoti, frane, inondazioni ed esondazioni. Questo obbligo interessa tutte le imprese e le stabili organizzazioni che operano in Italia e che sono abilitate a sottoscrivere contratti assicurativi nel ramo 8, ovvero quello relativo alle coperture per danni derivanti da eventi naturali. Le aziende obbligate a sottoscrivere una polizza per la copertura dei rischi catastrofali sono quelle che rientrano nell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e che appartengono a gruppi di assicurazione registrati presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Si tratta di compagnie di assicurazione che operano in Italia, anche in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, abilitate all’esercizio del ramo 8 delle assicurazioni, come previsto dal Codice delle assicurazioni private (CAP) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese obbligate sono quelle che possiedono beni aziendali iscritti nello Stato patrimoniale, tra cui terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature industriali. Queste categorie di beni devono essere adeguatamente assicurate contro i rischi catastrofali, come specificato dal Decreto. Il Decreto si concentra su una serie di eventi naturali definiti come "catastrofali", che possono comportare danni ingenti alle aziende. I rischi da coprire comprendono: Alluvioni Inondazioni Esondazioni Terremoti Frane Inoltre, la legge stabilisce un concetto preciso di "evento calamitoso e catastrofale", distinguendo tra i diversi tipi di fenomeni naturali e stabilendo che eventi successivi dello stesso tipo, verificatisi entro 72 ore dalla prima manifestazione, debbano essere considerati come un singolo evento. Non tutti i beni aziendali rientrano nell’obbligo di assicurazione. Sono esclusi dalla normativa: Le merci I fermi di attività I mezzi di trasporto iscritti al PRA I computer d'ufficio e le stampanti Le dotazioni di ufficio come scaffalature di magazzino, ecc. Qualsiasi altro bene non specificato nell'elenco dei beni da assicurare Il Decreto stabilisce tre fasce di copertura assicurativa in base alla somma assicurata. Le aziende saranno tenute a scegliere la fascia che meglio si adatta alla loro situazione economica e alle proprie necessità di protezione: Fascia 1: fino a 1.000.000,00 € di somma assicurata, con indennizzo al 100%, pari alla somma assicurata. Fascia 2: da 1.000.001 € a 30.000.000,00 € di somma assicurata, con indennizzo pari almeno al 70% della somma assicurata. L’assicurato dovrà coprire il 15% del danno. Fascia 3: oltre i 30.000.000,00 €, e per le aziende con un fatturato superiore ai 150.000.000,00 € e oltre 500 dipendenti, non è previsto un livello minimo di copertura obbligatoria, pertanto la contrattazione è libera. Non tutte le categorie sono obbligate ad aderire a questa normativa. Sono infatti escluse dall'obbligo di stipula della polizza assicurativa: Le attività agricole I professionisti, come avvocati, medici, architetti e simili. Il Decreto non prevede sanzioni pecuniarie per le aziende che non adempiono all’obbligo di stipulare la polizza. Tuttavia, queste aziende perderanno l'accesso a contributi statali e altre forme di aiuti, come: La sospensione di mutui e tributi La proroga dei versamenti contributivi L’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti Sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche Inoltre, le aziende che non sottoscrivono una polizza per i rischi catastrofali perderanno il diritto a ricevere sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie pubbliche. Il Decreto non stabilisce tariffe obbligatorie per la polizza, lasciando ai singoli assicuratori la facoltà di determinare il costo in base a una serie di fattori, tra cui: La geolocalizzazione dei beni aziendali, che determina il rischio di eventi catastrofali nella zona in cui l’impresa è situata. La vulnerabilità dei beni assicurati, cioè la tipologia di attività svolta dall’impresa e la fragilità degli stessi. Le misure di prevenzione adottate dall’azienda per minimizzare il rischio di danni derivanti da eventi naturali. Le aziende che hanno già stipulato polizze che coprono eventi catastrofali dovranno adeguare i loro contratti alla nuova legge al momento della prima scadenza di pagamento. Ciò significa che, anche se le aziende già possiedono una copertura contro rischi naturali, dovranno verificare che la loro polizza soddisfi i nuovi requisiti previsti dal Decreto. Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 introduce un’importante novità per le aziende italiane, imponendo l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali. Sebbene non vi siano sanzioni pecuniarie per le aziende inadempienti, la perdita di accesso a contributi e agevolazioni statali rappresenta un forte incentivo a conformarsi alla normativa. Le aziende sono quindi chiamate a prendere seriamente in considerazione l’assicurazione contro gli eventi naturali per proteggere il loro patrimonio e garantire la continuità delle attività in caso di disastri naturali. La copertura assicurativa non solo salvaguarda gli asset aziendali, ma contribuisce a garantire la stabilità finanziaria a lungo termine, mitigando i rischi derivanti da eventi imprevedibili. Chi Sono i Soggetti Obbligati?
I Rischi Catastrofali da Assicurare
Esclusioni dall'Obbligo di Assicurazione
Le Fasce Assicurative e i Massimali
Soggetti Esclusi dall'Obbligo di Assicurazione
Conseguenze per le Aziende Inadempienti
Il Costo della Polizza e Come Viene Valutato il Rischio
Adeguamento delle Polizze Esistenti
Conclusioni
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